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Prevenire e contrastare il bullismo

 
 
 

Bullismo e Cyberbullismo

Per parlare di bullismo è necessario partire da una specifica: nel trattare della gestione di questo fenomeno non è più possibile parlare di “emergenza” ma è necessario utilizzare il termine “urgenza”. Attenzione: non bisogna pensare che si tratti di una mera specifica linguistica, ma si tratta di un vero e proprio cambiamento di paradigma nell’osservazione del fenomeno. In ambito clinico, il concetto di emergenza caratterizza quelle situazioni per le quali sono necessari interventi immediati per la sopravvivenza dell’individuo. Diversamente, quando occorre un intervento pronto, ma non necessariamente immediato e dilazionabile nel tempo si parla di urgenza, termine che caratterizza una condizione che, in assenza di intervento adeguato, può diventare critica. Ulteriore differenza, l’emergenza è un qualcosa di imprevisto, che emerge improvvisamente, mentre l’urgenza è, almeno in parte, prevedibile. Trasferendo queste distinzioni in ambito di prevenzione e promozione della salute, possiamo a buon titolo collocare il fenomeno del bullismo nell’ambito delle urgenze. In particolare è da notare come i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, per loro natura reiterati, difficilmente possono essere considerati episodi repentini e imprevedibili.

Premesso ciò, si definisce bullismo un comportamento aggressivo intenzionale, basato su un disequilibrio di potere tra bulli e vittime, che spesso avviene alla presenza di altri compagni, caratterizzato da una persistente durata temporale. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata, l’intenzione di nuocere e l’isolamento della vittima. Numerosi studi, hanno identificato diverse forme di bullismo, più o meno esplicite e osservabili, a seconda della tipologia di azioni che vengono messe in atto:

• Bullismo diretto: comportamenti che utilizzano la forza fisica per nuocere all’altro. In questa categoria sono presenti comportamenti come picchiare, spingere, fare cadere, ecc.

• Bullismo verbale: comportamenti che utilizzano la parola per arrecare danno alla vittima. A esempio, le offese e le prese in giro insistenti e reiterate

• Bullismo indiretto: comportamenti non direttamente rivolti alla vittima ma che la danneggiano nell’ambito della relazione con gli altri. Sono comportamenti spesso poco visibili che portano all’esclusione e all’isolamento della vittima attraverso la diffusione di pettegolezzi e dicerie, l’ostracismo e il rifiuto di esaudire le sue richieste.

Tra le forme di bullismo indiretto, visti anche i cambiamenti sociali e nell’utilizzo delle nuove tecnologie, sempre più diffuse tra ragazzi, rientra il fenomeno del cyberbullismo, definitivo, secondo le indicazioni della Legge 71/2017 come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art. 1, comma 2).

Rientrano nel Cyberbullismo:

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online.

• Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Un episodio di bullismo o cyberbullismo può essere classificato secondo tre livelli di intensità:

EPISODI AD ALTA INTENSITÀ: Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra cui: sexting, cyberstalking, furto di identità. Prevedono l’intervento delle forze dell’ordine e/o denuncia/querela.

EPISODI A MEDIA INTENSITÀ: Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica. Prevedono l’attivazione delle forze dell’ordine per gli episodi di Cyberbullismo.

EPISODI A BASSA INTENSITÀ: Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, “scherzi” spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione. Non prevedono necessariamente l’attivazione delle forze dell’ordine.

 

IL RUOLO DEGLI SPETTATORI

Nei fenomeni di BULLISMO E CYBERBULLISMO gli attori in gioco sono tre: la vittima, che subisce i soprusi, l’autori delle vessazioni e gli spettatori. Il BULLISMO E CYBERBULLISMO, infatti, è un fenomeno sociale, che vede nel non intervento degli spettatori, una variabile favorevole al suo manifestarsi e perpetuarsi nelle relazioni tra pari. Per spettatore si intende chiunque assista inerme a situazioni critiche e non vi interviene, spesso per mancanza di strumenti operativi. Secondo il modello Theory-driven di Latanè e Darley definito “Bystander Effect” (1970) affinché si manifesti l’attivazione della persona che assiste a un episodio di sopruso è necessario che la stessa:

  • si accorga della situazione;
  • la interpreti come un’emergenza;
  • si assuma la responsabilità dell’intervento;
  • conosca le strategie per intervenire;
  • implementi la decisione.

Rispetto al quarto punto, le strategie per intervenire nello specifico caso di BULLISMO E CYBERBULLISMO si possono classificare in quattro categorie:

  • Prendersi cura della vittima: ascoltarla, darle sostegno emotivo, consolarla per farle sentire di non essere sola e di essere capita, cercare di difenderla.
  • Adottare comportamenti pro-vittima: in modo assertivo, dire al bullo di smetterla, coinvolgere la vittima nella propria rete.
  • Adottare comportamenti anti-bullo: non diventare complice del bullo, non restare a guardare senza far niente, non ridere, mostrare disapprovazione, non condividere/mettere mi piace, contrastarlo in maniera assertiva.
  • Cercare aiuto: chiedere agli amici, a un adulto, segnalare.

Lo scenario normativo relativo al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo

La legge nazionale 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n.71 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art.3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia. La legge, inoltre, specifica tutta una serie di azioni da intraprendere per prevenire e gestire un episodio di cyberbullismo all’interno del contesto scolastico. Obiettivo della legge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
È necessario specificare come la normativa si riferisca al solo fenomeno del cyberbullismo e delle vessazioni online, ma le indicazioni che riporta possono venire utilizzare anche nella gestione dei casi di bullismo off line.
Il Dirigente Scolastico può venire attivato da una serie di fonti che sono a conoscenza dell’episodio i BULLISMO E CYBERBULLISMO, tra cui: lo studente vittima o spettatore, i genitori dello studente vittima o spettatore, il personale docente e non della scuola, gli operatori socio-educativi o del sistema sociosanitario.
Le azioni generiche previste per la prevenzione del fenomeno del BULLISMO E CYBERBULLISMO previste dalla L. 71/2017 sono:
Nomina del referente per il BULLISMO E CYBERBULLISMO, che dovrebbe essere opportunamente formato per coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al BULLISMO E CYBERBULLISMO in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi territoriali. Nel caso di I.C. con più plessi è necessario un riferimento per plesso o per ordine (art. 4, comma 3).
Sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità (di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998), un documento sottoscritto tra le parti che ha l’obiettivo di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
Istituzione del regolamento di Istituto (Art. 5, comma 2).
Formazione e peer education sulla tematica specifica del BULLISMO E CYBERBULLISMO, (Art. 4, comma 2).

Inoltre, il minore ultraquattordicenne vittima o i genitori/tutori dello stesso possono far richiesta di richiesta di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (art. 2, comma 1). Qualora i contenuti non vengano rimossi entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza o non sia possibile identificare i titolari o i gestori del sito web, le parti possono fare richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al garante per la protezione dei dati personali (art. 2, comma 2).

Le azioni previste per la gestione di un episodio di BULLISMO E CYBERBULLISMO che il Dirigente Scolastico deve mettere in atto sono:

  • informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, convocandoli e stessi informandoli dei fatti accaduti. Oltre alla comunicazione, il Dirigente Scolastico dovrà specificare come, in base alla gravità dell’episodio accaduto, ci saranno degli esiti di tipo sanzionatorio di varia gravità per chi ha commesso l’azione di vessazione e di supporto alla vittima.
  • informare il referente per il BULLISMO E CYBERBULLISMO;
  • convocare gli studenti coinvolti;
  • convocare, qualora lo ritenga opportuno, un consiglio di classe straordinario;
  • valutare la necessità di emettere una sanzione disciplinare, commisurata all’intensità dell’episodio di BULLISMO E CYBERBULLISMO (Art. 5, comma 2), sulla base del regolamento disciplinare degli studenti. La sanzione disciplinare deve prevedere anche un’attività riparatoria ed educativa che sia visibile e vada a beneficio della vittima e/o della classe. La classe a sua volta dovrà compiere un’azione riparatoria nei confronti della vittima. È preferibile attivare percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerati deplorevoli e sanzionabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e ad avvallarlo.
  • denunciare il minorenne autore dell’episodio di BULLISMO E CYBERBULLISMO in presenza di reati specifici di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 7, comma 1).

In assenza di querela/denuncia, è necessario provvedere all’ammonimento del questore al minorenne autore dell’episodio di BULLISMO E CYBERBULLISMO (art. 7, commi 1 e 2). Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore e almeno un genitore (o una persona esercente la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Devono, inoltre, essere previste

  • misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6)
  • presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6)
  • colloqui e interventi individuali per vittima e autore dell’episodio di BULLISMO E CYBERBULLISMO

La legge regionale 1/2017 “Disciplina degli interventi regionale in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”

Con la legge regionale del 7 febbraio 2017, n.1 Regione Lombardia ha iniziato un percorso per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e anche delle loro famiglie.
La Regione promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile (art. 1,).
Viene istituita presso la Giunta la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di cui fanno parte (art. 4, comma 1):

  • l'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia;
  • un rappresentante per ognuna delle direzioni regionali competenti in materia di sanità, istruzione, sicurezza, sport;
  • un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
  • tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della salute;
  • tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore;
  • un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari;
  • un esperto di servizi di social networking e della rete internet;
  • un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria;
  • rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera.

La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio e di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (art 4, comma 2).

Le linee di orientamento per le azioni di prevenzione e di contrasto al BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il 13 aprile 2015 sono state emanate le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, aggiornate nel mese di ottobre del 2017 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 71/2017 sopra citata. Le linee di orientamento si prefigurano come uno strumento operativo che fornisce al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio e per prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile.
Sono stati riorganizzati gli Osservatori regionali sul bullismo, istituiti con la direttiva 16 del 5 febbraio 2007 attivi presso gli Uffici scolastici regionali che assumono la funzione di monitorare l’intera attività territoriale, ampliando il loro campo di azione anche ai fenomeni del cyberbullismo.
È prevista la costituzione di un “nucleo operativo” costituito da dirigenti tecnici e docenti referenti formati sulle tematiche relative alla devianza giovanile, utilizzati presso gli uffici scolastici regionali e gli ambiti territoriali, che devono occuparsi anche della raccolta e la diffusione di buone pratiche. Il nucleo operativo deve, inoltre, collaborare con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture o enti, quali psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, forze dell’ordine, personale dell’Unar (Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali).
Molta attenzione viene riposta all’educazione digitale dei ragazzi attraverso il progetto “Generazioni connesse” sostenuto anche dalla Commissione Europea. Obiettivo del progetto è quello di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici quali attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione sui temi della navigazione sicura in Rete rivolti alla comunità scolastica intesa nella sua globalità (insegnanti, operatori ASA, studenti, genitori, educatori).

La DGR XI/539 del 17/09/2018 “Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo -approvazione dello schema di convenzione con l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia per l’attuazione della linea di intervento “Bullout” per l’anno scolastico 2018/2019 - L.R. 1/2017

Regione Lombardia ha approvato la linea di intervento “BULLOUT” con la finalità generale di sostenere progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, in attuazione della L.R. 1/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia d prevenzione e contrasto a fenomeno del bullismo e cyberbullismo». Le finalità specifiche della linea di intervento “Bullout” possono essere così declinate:

  • realizzare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;
  • realizzare programmi di sostegno a favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
  • promuovere programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
  • favorire lo sviluppo e il consolidamento di una policy di contrasto al bullismo e al cyber bullismo di scuola e di comunità mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio quali i referenti scolastici al contrasto del cyber bullismo

Per l’anno scolastico 2018/2019 è stata destinata all’iniziativa la somma complessiva di 400.000,00 euro.

 

 


Bullismo a Milano